IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
     MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 9 maggio  1989,  n.  168,  recante  istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del  Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e  successive
modificazioni; 
  Visto in particolare  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  luglio  2008,  n.  121,
istitutivo del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», e, in particolare, l'art. 5,
comma 1, lettere b), c), il comma 4, lettere h), c), d) e) ed f),  il
comma 5 e l'art. 11; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,  recante
«Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e  la  valutazione
delle politiche di  bilancio  e  di  reclutamento  degli  atenei,  in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30
dicembre 2010,  n.  240  e  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e
i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),  e)  ed
f) e al comma 5»,  e  successive  modificazioni  e,  in  particolare,
l'art. 4, comma 5, ai sensi del quale, entro i sei mesi precedenti la
scadenza  di  ciascun  triennio,  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono  stabiliti  gli  indirizzi
della programmazione triennale del personale; 
  Visto l'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21, che proroga al 30 aprile 2016 il termine di cui all'art. 4, comma
5,  del  predetto  decreto  legislativo  29  marzo   2012,   n.   49,
relativamente al triennio 2016 - 2018; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2015,  n.
66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti  delle  spese  di
personale e delle spese di indebitamento di cui agli articoli 5  e  6
del  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49  da  parte  delle
universita', per il triennio 2015-2017, a norma dell'art. 7, comma 6,
dello stesso decreto legislativo 29 marzo 2012, 49; 
  Considerato  che  le  universita',  tenuto   conto   dell'effettivo
fabbisogno  di  personale  e  compatibilmente   con   l'esigenza   di
assicurare  la  sostenibilita'  della  spesa  di  personale  e  degli
equilibri  di  bilancio,   nell'ambito   della   propria   autonomia,
predispongono piani triennali per la programmazione del  reclutamento
del personale; 
  Considerata la  necessita'  di  procedere  alla  definizione  degli
indirizzi  per  la  programmazione  del  reclutamento  del  personale
relativi al triennio 2016-2018; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La programmazione del personale di cui all'art. 4, comma 1,  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e' realizzata  assicurando,
nell'ambito di quanto  previsto  dall'art.  3  dello  stesso  decreto
legislativo n. 49 del 2012, la piena sostenibilita' delle  spese  nel
rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto e
di quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66
del 20 marzo 2015. 
  2. Relativamente al triennio 2016  -  2018  la  programmazione  del
personale di cui al comma  1  persegue  e  si  conforma  ai  seguenti
indirizzi: 
  a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo
che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro  il
50% dei professori di I e II fascia; 
  b) provvedere al reclutamento di un numero di  ricercatori  di  cui
all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240, in modo da assicurare un'adeguata possibilita' di consolidamento
e sostenibilita' dell'organico dei professori anche  in  relazione  a
quanto previsto alla lettera a);  in  ogni  caso,  fermi  restando  i
limiti di cui all'art. 1, comma 1, del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, il  numero  dei  ricercatori
reclutati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge  n.
240 del 2010, non puo' essere inferiore  alla  meta'  di  quello  dei
professori di I fascia reclutati nel  medesimo  periodo,  nei  limiti
delle risorse disponibili; 
  c) in caso di mancato rispetto dei parametri previsti dall'art. 18,
comma 4, della legge n. 240 del 2010 e dall'art. 4, comma 2,  lettere
c) e c-bis) del decreto legislativo n.  49/2012  con  riferimento  al
triennio di  programmazione  precedente,  obbligo  di  rientrare  nei
predetti parametri dalla  prima  annualita'  successiva  al  suddetto
triennio vincolando le risorse necessarie. 
  3. I parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), non si applicano
agli istituti universitari a ordinamento speciale, in  ragione  delle
peculiarita' scientifiche e organizzative degli stessi.  I  parametri
di cui al comma 2, lettera c) trovano applicazione per tali  Istituti
limitatamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 18,  comma  4,
della legge n. 240 del 2010. 
  4. La programmazione di cui al comma 1  e'  adottata  e  aggiornata
annualmente dal consiglio di amministrazione, in sede di approvazione
del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, ed e' comunicata
in modalita' telematica al Ministero entro il termine  stabilito  con
provvedimento della competente Direzione generale del Ministero. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di  legittimita'  e  al  competente  Ufficio  di
controllo per il controllo  preventivo  di  regolarita'  contabile  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 luglio 2016 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                             De Vincenti 
 
            Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' 
                           e della ricerca 
                              Giannini 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2101