IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 6; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto in particolare il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettere b), c), il comma 4, lettere h), c), d) e) ed f), il comma 5 e l'art. 11; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 5, ai sensi del quale, entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti gli indirizzi della programmazione triennale del personale; Visto l'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che proroga al 30 aprile 2016 il termine di cui all'art. 4, comma 5, del predetto decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativamente al triennio 2016 - 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2015, n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 da parte delle universita', per il triennio 2015-2017, a norma dell'art. 7, comma 6, dello stesso decreto legislativo 29 marzo 2012, 49; Considerato che le universita', tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilita' della spesa di personale e degli equilibri di bilancio, nell'ambito della propria autonomia, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale; Considerata la necessita' di procedere alla definizione degli indirizzi per la programmazione del reclutamento del personale relativi al triennio 2016-2018; Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1 1. La programmazione del personale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e' realizzata assicurando, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 49 del 2012, la piena sostenibilita' delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015. 2. Relativamente al triennio 2016 - 2018 la programmazione del personale di cui al comma 1 persegue e si conforma ai seguenti indirizzi: a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia; b) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un'adeguata possibilita' di consolidamento e sostenibilita' dell'organico dei professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera a); in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, non puo' essere inferiore alla meta' di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili; c) in caso di mancato rispetto dei parametri previsti dall'art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e dall'art. 4, comma 2, lettere c) e c-bis) del decreto legislativo n. 49/2012 con riferimento al triennio di programmazione precedente, obbligo di rientrare nei predetti parametri dalla prima annualita' successiva al suddetto triennio vincolando le risorse necessarie. 3. I parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), non si applicano agli istituti universitari a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarita' scientifiche e organizzative degli stessi. I parametri di cui al comma 2, lettera c) trovano applicazione per tali Istituti limitatamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010. 4. La programmazione di cui al comma 1 e' adottata e aggiornata annualmente dal consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, ed e' comunicata in modalita' telematica al Ministero entro il termine stabilito con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarita' contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2016 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2101